Aggiornamento - Marzo 2009
Dalla circolare n°16 del 10 febbraio 2009:
La scuola, che è il luogo privilegiato per un insegnamento connesso
alla memoria come all’innovazione, non può non far interagire in modo dinamico il proprio tradizionale patrimonio di strumenti con quelli – sempre più diffusi e in continua evoluzione – offerti dalle nuove tecnologie.
L’articolo 15 della legge 133/2008 prevede infatti che i libri di testo siano prodotti nella versione a stampa, on line scaricabile da internet e mista.
La progressiva transizione ai libri di testo online o in versione mista, a partire dalle adozioni relative all’anno scolastico 2009/2010 sarà in relazione alla disponibilità delle proposte editoriali. A partire dall’anno scolastico 2011/2012 il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista.
Per gli studenti con disabilità sono previsti libri di testo e strumenti rispondenti alle specifiche esigenze, sia sotto forma di testi trascritti in Braille per allievi non vedenti o con caratteri ingranditi per allievi ipovedenti, sia in forma digitale con prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare il DPCM 30 aprile 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008), concernente le “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”
Il pdf della circolare scaricabile QUI
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Aggiornamento - Agosto 2008
Articolo 15 della Finanziaria 2009 (legge 133)
CAPO V
ISTRUZIONE E RICERCA
Art. 15
(Costo dei libri scolastici)
1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico
2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on – line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Il pdf del decreto scaricabile QUI
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La normativa sulle adozioni e sulle adozioni alternative
Dl 297/1994 (Testo Unico):
art. 7 - Collegio dei docenti (comma 2 e): "Il Collegio dei docenti (…) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe.."
art 128 – Programmazione ed organizzazione didattica : "La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell’azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell’art.7."
art. 151 – Adozione libri di testo: "I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal Collegio dei docenti, sentiti i consigli d’interclasse".
L'adozione alternativa al libro di testo era consentita nel 1994 sotto forma di "sperimentazione"; i docenti che intendevano realizzare sperimentazioni dovevano presentare un "programma" ai collegi di interclasse e ai Collegi docenti che approvava o respingeva "con deliberazione debitamente motivata" e "dopo aver sentito il consiglio di circolo o d'istituto". "Ogni proposta" doveva "contenere: l'identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; l'individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione".
Attenzione: gli articoli che procedevano tale complessa procedura (si tratta degli "ex" 277-278) sono stati abrogati dall’art.17 del Dpr 8 marzo 1999, n.275 (il "Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche").
Dpr 275/99 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche")
Art. 1. – (Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche): "Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa".
Art. 3 - (Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi (…) Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
Art. 4 -(Autonomia didattica)
Comma 5. : La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
Dunque: l'unico criterio che rimane a base della scelta e dell'adozione degli strumenti didattici è la sua coerenza con il Pof (il quale, tra l’altro deve comprendere e riconoscere le diverse opzioni metodologiche); l'unico che può giudicare, respingere o approvare la scelta e l'adozione è il Collegio docenti.
Ultima avvertenza: se dunque qualche Dirigente dovesse tirare fuori l'argomentazione che per operare la scelta alternativa occorre una progetto di sperimentazione e che tale progetto doveva essere fatto entro il 30 aprile (o addirittura entro il 28 febbraio), siate pronti a rispondere che tali procedure sono vecchie e decadute insieme agli articoli 277-278 del Dl 297/94, abrogati dal Dpr 275/99 (non a caso l'ultima volta che comparve una data differenziata e precedente per le adozioni alternative fu nella C.m. n. 767 del 24 dicembre 1996, per le adozioni 97-98). Se come ultima "irratio" si aggrappasse ad una minaccia del tipo "state facendo una cosa irregolare, non saranno riconosciute le cedole, dovranno pagarsi i libri i genitori o addirittura voi" (gira anche quest'ultima leggenda metropolitana) siate pronti a farvelo mettere a verbale.
fonti:
http://www.istruzione.it/normativa/1999/dpr275_99.rtf
http://www.istruzione.it/scuola_e_famiglia/libritesto.shtml
http://www.lascuolasiamonoi.org/articolo.php?id_art=635
http://www.cobas-scuola.org/varie/VademecumLibri.html#A2
http://www.lascuolasiamonoi.org/articolo.php?id_art=589
In risposta a: “Libri scolastici: la filiera del libro e della carta contro il decreto Profumo”
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